PRECEDENTE ESCLUSIONE DA ALTRA GARA: RIENTRA O MENO TRA GLI OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE?
Consiglio di Stato, sez. V, 20.09.2021 n. 6407 (clicca qui per il testo della sentenza)
Con la recente sentenza sopra indicata, i giudici di Palazzo Spada hanno affermato che nel perimetro degli obblighi dichiarativi rientra anche un provvedimento di esclusione subito dall’operatore concorrente in altra procedura di gara da altra stazione appaltante in quanto sia scaturito da condotta astrattamente idonea a far dubitare dell’integrità ed affidabilità dell’operatore economico per l’esecuzione del contratto in affidamento.
Contraddicendo dunque i diversi precedenti giurisprudenziali, anche della stessa sezione (da ultimo, Cons. Stato, sez. V, 3 settembre 2021, n. 6212), nei quali si era invece affermato che una precedente esclusione non rientra nel novero delle circostanze da portare a conoscenza della stazione appaltante che indice la nuova gara, perché la causa di esclusione si riferisce – e si conchiude – all’interno della procedura di gara in cui è maturata, pena il rischio di realizzare una indefinita protrazione di efficacia “a strascico” del primo provvedimento per cui l’esclusione da una gara genera l’esclusione dall’altra e così via in un ribalzo continuo da una procedura
Insomma, l’incertezza prosegue nonostante (o forse anche in ragione …) delle indicazioni fornite in materia dall’Adunanza plenaria, nella sentenza 28 agosto 2020, n. 16, che – con riferimento agli obblighi dichiarativi gravanti sugli operatori economici al momento della partecipazione ad una procedura di gara, ha precisato che l’art. 80, 5° comma, lett. c) [ora lett. c bis)], è una norma di chiusura in grado di comprendere tutti i fatti anche non predeterminabili ex ante, ma in concreto comunque incidenti in modo negativo sull’integrità ed affidabilità dell’operatore economico, donde il carattere esemplificativo delle ipotesi previste nelle linee guida emanate in materia dall’Anac … aggiungendo però che “in tanto una ricostruzione a posteriori degli obblighi dichiarativi può essere ammessa, in quanto si tratti di casi evidentemente incidenti sulla moralità ed affidabilità dell’operatore economico, di cui quest’ultimo doveva ritenersi consapevole e rispetto al quale non sono configurabili esclusioni «a sorpresa» a carico dello stesso”.
Semplice no?


