Approvazione dell’aggiudicazione e comprova dei requisiti: valenza di condizione sospensiva
Tar Lazio, Roma, Sez. II, 09/ 04/ 2021, n. 4190 (clicca qui per la sentenza integrale)
Interessante sentenza del Tar Lazio in merito, tra l’altro, al procedimento di formazione dell’atto di aggiudicazione.
Evidenziano i giudici amministrativi, in particolare, che ai sensi degli artt. 32, comma 3 e 33, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016, tale procedimento può dirsi concluso con l’approvazione della proposta di aggiudicazione, formulata dalla Commissione di gara, da parte della stazione appaltante.
Il provvedimento di aggiudicazione può, di conseguenza, definirsi formato con la conclusione della fase decisoria che coincide con l’approvazione dell’aggiudicazione cui fa seguito la fase integrativa dell’efficacia del provvedimento (approvato) che si conclude, a sua volta, con la verifica e la comprova dei requisiti di partecipazione.
La verifica dei requisiti ha valenza di condizione sospensiva ex lege dell’efficacia del provvedimento di aggiudicazione (approvato).
Una volta adottato il provvedimento di aggiudicazione, l’aggiudicatario diviene titolare di una posizione differenziata rispetto a quella degli altri concorrenti in quanto è individuato – tra i vari partecipanti alla selezione – quale effettivo contraente del contratto di appalto da stipularsi con l’amministrazione.
Il provvedimento realizza, al contempo, la lesione della posizione dei concorrenti che, tramite esso, hanno definitivamente contezza della perdita del bene finale della vita.
Ne consegue che la fase di verifica dei requisiti di partecipazione non incide sulla formazione del procedimento di aggiudicazione, bensì sulla successiva fase integrativa dell’efficacia e quindi, in definitiva, sulla sua efficacia che ex lege è per l’appunto sottoposta alla condizione sospensiva della positiva verifica dei requisiti.
Il Tar, inoltre, evidenzia che la verifica dei requisiti di partecipazione nei confronti dell’aggiudicatario, prima della stipula del contratto, non esaurisce il potere di verifica che fa capo all’amministrazione e che, va ribadito, potrà essere esercitato in ogni momento nel corso della procedura di gara e finanche durante il rapporto negoziale.
In questo senso, per ciò che concerne la perenne assoggettabilità alla verifica dei requisiti di partecipazione, la posizione dell’aggiudicatario e quella del contraente non si distingue, da quella degli altri concorrenti poiché tutti sono sempre soggetti alla predetta verifica nel corso delle fasi che li riguardano.


